Art. 2

In vigore dal 25 gen 1961
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo