Art. 1

In vigore dal 25 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.
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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637#art-1

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