Art. 1
LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510
In vigore dal 4 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:
"Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-12-06;1510#art-1