Art. 1 · LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510

Art. 1

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510

In vigore dal 4 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente: "Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".
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