Art. 4

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1519

In vigore dal 5 gen 1961
Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati ai saggio di concessione del mutuo. L'ammortamento di ciascun mutuo, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio non oltre il secondo anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata. L'onere relativo farà carico allo Stato di previsione della spesa del Ministero della, difesa, che vi provvederà, nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti del medesimo stato di previsione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TAVIANI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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