Art. 2
LEGGE 27 novembre 1960, n. 1519
In vigore dal 5 gen 1961
I mutui di cui ai precedente articolo saranno somministrati di volta in volta su richiesta dell'istituto mutuatario ed autorizzazione del Ministero della difesa, rilasciata sulla base dei piani di acquisto dei terreni e dei beni strumentali o degli stati di avanzamento dei lavori per l'esecuzione di opere o di impianti.
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