Art. 161
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Obbligo della residenza
Il funzionario delle carriere direttiva e di concetto e il dattilografo devono risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
Il presidente della Corte di appello, per il personale addetto alle cancellerie, o il procuratore generale, per quello addetto alle segreterie, per rilevanti ragioni può autorizzare il funzionario o il dattilografo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
Per il personale addetto al Ministero, alla Corte suprema di cassazione, alla Procura generale presso la stessa Corte e al Tribunale superiore delle acque pubbliche provvedono i rispettivi capi nelle forme indicate nel comma precedente.
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