Art. 158

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Riammissione in servizio Il funzionario di cancelleria e segreteria o il dattilografo cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 153 può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 153, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso in servizio è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o eccezionali.
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