Art. 2

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1266

In vigore dal 24 nov 1960
La spesa di lire 5.000.000 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle finanze e sarà fronteggiata, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a carico dello stanziamento del capitolo 102 del medesimo stato di previsione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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