Art. 1

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1266

In vigore dal 24 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 5.000.000 per esercizio finanziario.
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