Art. 5
LEGGE 22 settembre 1960, n. 1054
In vigore dal 13 ago 2017
Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all' della presente legge.
Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPATARO -
SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
(1)
Storico versioni
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