Art. 1

LEGGE 22 settembre 1960, n. 1054

In vigore dal 13 ago 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e semprechè, a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda. Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali. (1)
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