Art. 12

LEGGE 28 luglio 1960, n. 777

In vigore dal 10 ago 1960
È abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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