Art. 12
LEGGE 28 luglio 1960, n. 777
In vigore dal 10 ago 1960
È abrogata ogni altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle della presente legge.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1960
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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