Art. 2

LEGGE 10 luglio 1960, n. 735

In vigore dal 13 mar 1983
Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso . Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - GIARDINA - SEGNI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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