Art. 1

LEGGE 10 luglio 1960, n. 735

In vigore dal 21 nov 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.
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