Art. 2

In vigore dal 20 ago 1960
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sia entrata in vigore in conformità dell'art. 26. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - GONELLA - TRABUCCHI - FERRARI AGGRADI - COLOMBO - MARTINELLI - ZACCAGNINI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;767#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955. — Testo vigente | Portale Normativo