Art. 2
In vigore dal 20 ago 1960
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sia entrata in vigore in conformità dell'art. 26.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - GONELLA - TRABUCCHI - FERRARI AGGRADI - COLOMBO - MARTINELLI -
ZACCAGNINI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-11;767#art-2