Art. 1
In vigore dal 20 ago 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, con annessi scambi di Note, conclusa a Roma il 31 marzo 1955.
Storico versioni
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