Art. 8

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186

In vigore dal 7 apr 1960
Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno,- saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova - nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - GONELLA - ANDREOTTI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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