Art. 3
LEGGE 23 febbraio 1960, n. 186
In vigore dal 7 apr 1960
Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.
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