Art. 3
LEGGE 23 febbraio 1960, n. 132
In vigore dal 27 mar 1960
I posti che, successivamente all'attuazione di quanto disposto col precedente articolo si renderanno disponibili nel ruolo delle visitatrici doganali - ivi compresi quelli che, per mancanza o per insufficienza di aspiranti, non sia possibile conferire ad elementi appartenenti a categorie aventi diritto a speciali riserve - sono conferiti mediante pubblico concorso a norma dell'art. 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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