Art. 1

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 132

In vigore dal 27 mar 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È istituito nell'Amministrazione provinciale delle dogane un ruolo del personale femminile della carriera ausiliaria di cui alla tabella allegata alla presente legge. Tale personale, con qualifica di visitatrice doganale, è adibito alla visita personale alle donne che transitano per la linea doganale, nonchè agli altri compiti attribuiti ai commessi di dogana nell'ambito dei locali degli uffici.
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