Art. 2
LEGGE 25 gennaio 1960, n. 8
In vigore dal 19 feb 1960
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.
I vincoli già imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-01-25;8#art-2