Art. 2 · LEGGE 25 gennaio 1960, n. 8

Art. 2

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 8

In vigore dal 19 feb 1960
Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località. I vincoli già imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.
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