Art. 3

LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146

In vigore dal 26 gen 1960
Per il pagamento del diritto fisso, per le infrazioni e per quant'altro non espressamente previsto nella presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed aggiunte. Il Ministro per le finanze può con proprio decreto, stabilire nuove modalità di pagamento del diritto fisso di cui all' del presente testo: La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - TAVIANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1959-12-28;1146#art-3

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