Art. 2
LEGGE 28 dicembre 1959, n. 1146
In vigore dal 26 gen 1960
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo , con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
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