Art. 3

LEGGE 18 ottobre 1959, n. 945

In vigore dal 3 dic 1959
L'art. 61 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall' del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1539, è sostituito dal seguente: "Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari. È in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria. Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore. L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia".
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