Art. 2
LEGGE 18 ottobre 1959, n. 945
In vigore dal 3 dic 1959
Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-10-18;945#art-2