Art. 8
LEGGE 13 agosto 1959, n. 904
In vigore dal 17 nov 1959
Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1959-60, ai sensi dell', si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall'art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 agosto 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - TAMBRONI - TAVIANI -- ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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