Art. 4

LEGGE 13 agosto 1959, n. 904

In vigore dal 16 gen 1966
Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'. Il loro pagamento sarà ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste. Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale. (2)
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urn:nir:stato:legge:1959-08-13;904#art-4

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