Art. 5
LEGGE 30 luglio 1959, n. 616
In vigore dal 29 ago 1959
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il bilancio di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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