Art. 2
LEGGE 30 luglio 1959, n. 616
In vigore dal 29 ago 1959
Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.
L'iniziativa e la responsabilità per l'esplicazione dell'attività dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
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