Art. 3
LEGGE 24 luglio 1959, n. 557
In vigore dal 19 ago 1959
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 3ª classe, a cui possono partecipare gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui al precedente articolo, i quali abbiano maturato, alla data del bando di concorso, una anzianità complessiva di almeno otto anni nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.
La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un inviato straordinario e Ministro plenipotenziario ed è composta di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.
I titoli da valutare ai fini del concorso sono:
a) la qualità del servizio prestato;
b) gli incarichi di natura amministrativa svolti in Italia e all'estero;
c) la conoscenza di lingue straniere;
d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.
I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato, o nel ruolo speciale transitorio, o nel ruolo aggiunto, o in entrambi.
La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualita del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).
Per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nella altre categorie di titoli.
I candidati che abbiano conseguito l'idoneità nella valutazione della qualità del servizio sono ammessi a sostenere l'esame che consiste in una prova orale vertente sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e sulla contabilità generale dello Stato, con riferimento ai se vizi d'istituto dell'Amministrazione degli affari esteri.
Per la valutazione di tale prova, la Commissione esaminatrice del concorso dispone di trenta punti e per conseguire l'idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti.
La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei è formata secondo la votazione complessiva risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di esame.
Il decreto che indice il concorso è pubblicato nel "Foglio di comunicazioni" del Ministero degli affari esteri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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