Art. 1

LEGGE 24 luglio 1959, n. 557

In vigore dal 19 ago 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per la prima applicazione dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a conferire in soprannumero, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, un posto di commissario amministrativo capo e due posti di commissario amministrativo superiore nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ad impiegati delle carriere direttive di altre Amministrazioni dello Stato che rivestano qualifica corrispondente o che abbiano tre anni di anzianità nella qualifica inferiore. Il posto in soprannumero di commissario amministrativo capo sarà riassorbito dopo la promozione o la cessazione dal servizio degli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di commissario amministrativo superiore e di quelli che saranno nominati alla predetta qualifica in' virtù del precedente comma. Nell'organico del ruolo saranno tenuti complessivamente scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.
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