Art. 2

LEGGE 15 giugno 1959, n. 451

In vigore dal 22 lug 1959
Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all' è fissato in lire 600 milioni. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.
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