Art. 2
LEGGE 15 giugno 1959, n. 451
In vigore dal 22 lug 1959
Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all' è fissato in lire 600 milioni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-06-15;451#art-2