Art. 2
LEGGE 26 maggio 1959, n. 345
In vigore dal 25 giu 1959
Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-05-26;345#art-2