Art. 2 · LEGGE 26 maggio 1959, n. 345

Art. 2

LEGGE 26 maggio 1959, n. 345

In vigore dal 25 giu 1959
Sono abrogati il comma secondo dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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