Art. 6

LEGGE 3 aprile 1958, n. 471

In vigore dal 27 mag 1958
Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio 1958. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - ANGELINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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