Art. 6
LEGGE 3 aprile 1958, n. 471
In vigore dal 27 mag 1958
Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio
1958.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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