Art. 1

LEGGE 3 aprile 1958, n. 471

In vigore dal 27 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le misure attuali degli assegni, previsti dagli del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.
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