Art. 2

In vigore dal 2 mag 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 14 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-03-23;338#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956. — Testo vigente | Portale Normativo