Art. 1

In vigore dal 2 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.
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