Art. 3

In vigore dal 30 apr 1958
Il Governo della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro e con quello per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti la profilassi e l'igiene dell'anchilostomiasi, coordinandole con le disposizioni della presente legge. Tali norme contempleranno: a) il trattamento di bonifica degli infestati, malati e portatori, e tutti gli altri interventi terapeutici, ambulatoriali ed ospedalieri richiesti dalla malattia, a cura dei Comuni, a mezzo degli Uffici sanitari comunali; b) l'accertamento diagnostico; a cura dell'Amministrazione provinciale, a mezzo del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e Sezioni distaccate; c) l'educazione sanitaria della popolazione, a cura degli Uffici sanitari provinciali, direttamente o a mezzo degli Uffici sanitari comunali. Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sul contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, da determinarsi e ripartirsi nella misura e nei modi che saranno stabiliti con le medesime norme. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - GONELLA MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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