Art. 2

In vigore dal 30 apr 1958
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, e autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire le modalità ed i termini per la denuncia, il limite di indennizzabilità le prestazioni sanitarie, il periodo di carenza, la decorrenza del pagamento dell'indennità, l'esercizio del diritto di revisione, la prescrizione e la decadenza, nonché altre norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché per la formulazione in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, di tutte le disposizioni che regolano la materia. Le norme predette saranno ispirate ai seguenti criteri: A) Modalità della denuncia. Fermi restando i criteri di massima stabiliti per la denuncia-certificato di cui al regolamento per l'assicurazione infortuni in agricoltura, con le varianti rese necessarie dalle caratteristiche della specifica tutela, sarà fissato il termine di quindici giorni per la denuncia al medico da parte del lavoratore affetto dalla malattia, sotto pena di decadenza dal diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia stessa. La denuncia-certificato dovrà contenere, tra l'altro, la descrizione particolareggiata della sintomatologia riferita dal soggetto e di quella rilevata dal medico, nonché ogni possibile indicazione sulle cause e circostanze che possono avere determinato la malattia. B) Limiti di indennizzabilità. Decorrenza del pagamento della indennità. Prescrizione. La manifestazione della malattia professionale dovrà intendersi verificata normalmente nel primo giorno di astensione totale dal lavoro a causa di essa. Se si tratta di malattia che non determina immediatamente e necessariamente astensione dal lavoro, essa dovrà considerarsi iniziata a tutti gli effetti, escluso quello della corresponsione della indennità di temporanea o della rendita, al momento della denuncia. I termini utili per la denuncia e conseguente richiesta di prestazioni saranno stabiliti in relazione al periodo massimo di indennizzabilità fissato dalla legge per le singole malattie. C) Tipo e durata delle prestazioni. 1. Prestazioni sanitarie. - Per quanto attiene al tipo ed alla estensione, dovranno essere concesse in conformità a quanto gia attuato nel settore industriale. Nel settore delle malattie professionali in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85. Sarà inoltre effettuato il coordinamento con la legge sulla assicurazione di malattia dei coltivatori diretti. 2. Prestazioni economiche: a) Indennità di inabilità temporanea. - Mantenendo ferme le esclusioni previste dalle norme sulla assicurazione contro gli infortuni agricoli, si provvederà ad uniformare il periodo di carenza a quello vigente per questi (giorni 6), e si preciserà, in caso di riapertura del periodo di inabilità temporanea, se sia opportuno riconoscere il diritto alla indennità anche nella ipotesi di ricaduta che colpisca il lavoratore agricolo in una fase di disoccupazione. b) Indennità di inabilità permanente. - Sarà stabilito il principio che la malattia dà luogo a rendita qualora produca una inabilità permanente superiore al 20 per cento. Si applicheranno i criteri vigenti che tendono alla separazione dell'indennizzo dovuto per eventi verificatisi in costanza di lavoro agricolo da quelli determinati da lavorazioni industriali. c) Assegno per assistenza personale continuativa. - Dovrà essere esteso anche alle menomazioni conseguenti a malattia professionale, nella misura, stabilita per i grandi invalidi della gestione infortuni in agricoltura. d) Rendita ai superstiti ed assegno speciale per morte. - Le modalità per il conseguimento, la ripartizione tra le varie categorie di superstiti e così pure i massimali saranno gli stessi che per gli infortuni agricoli. Dovrà essere ampliato, invece, opportunamente il termine concesso agli aventi diritto per la presentazione della domanda di indennizzo.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;313#art-2

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Art. 2 Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura e delega al Governo per la emanazione delle relative norme. — Testo vigente | Portale Normativo