Art. 7

LEGGE 21 marzo 1958, n. 259

In vigore dal 23 apr 1958
Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell', la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.
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