Art. 2
LEGGE 21 marzo 1958, n. 259
In vigore dal 23 apr 1958
Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.
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