Art. 8

LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

In vigore dal 11 apr 1958
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo