Art. 8
LEGGE 18 marzo 1958, n. 269
In vigore dal 11 apr 1958
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-18;269#art-8