ConvenzioneTitolo IV

Art. 40

In vigore dal 6 mag 1958
La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli. Fatta in duplice esemplare a Roma il 29 gennaio 1957 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede. Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ASHLEY CLARKE Per la Repubblica italiana DINO DEL BO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-40

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