ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

In vigore dal 6 mag 1958
Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da ma persona in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di dette disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355#art-c-38

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